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1. Gli appartenenti ai servizi di sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni. |
1. Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni. |